[1]Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra austro-ungariche di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.

[2]Essi non potranno essere venduti ne' ceduti all'estero.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art139 · fonte del testo