[1]Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra austro-ungariche di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.
[2]Essi non potranno essere venduti ne' ceduti all'estero.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
