L'Austria non rispondera' della consegna (articoli 136 e 141), del disarmo (art. 137), della demolizione (art. 138), del modo di trattare e di utilizzare (art. 139) le cose di cui agli articoli precedenti, se non per quanto concerne quelle che sono nel suo territorio.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art142 · fonte del testo