[1]A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra austro-ungariche, compresi i sommergibili, sono dichiarate definitivamente consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

[2]Tutti i monitori, le torpediniere e le navi armate delle flottaglie del Danubio saranno consegnate alle principali Potenze alleate, associate.

[3]Tuttavia l'Austria avra', diritto di tenere sul Danubio, per la polizia fluviale, tre scialuppe di guardia a condizione che ne sia fatta la scelta dalla Commissione prevista all' art. 154 del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art136 · fonte del testo