Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Vienna, e avranno la facolta', ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio austriaco, mandarvi Sotto-commissioni, o incaricare uno o piu' dei propri membri di trasferirvisi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art150 · fonte del testo