Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Vienna, e avranno la facolta', ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio austriaco, mandarvi Sotto-commissioni, o incaricare uno o piu' dei propri membri di trasferirvisi.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
