[1]La Commissione militare interalleata di controllo avra' specialmente il compito di ricevere da parte del Governo austriaco le notificazioni relative al luogo dove saranno costituite le provviste e i depositi di munizioni, all'armamento delle opere fortificate, fortezze e piazze forti, al luogo deve saranno istituite le officine e le fabbriche d'armi, di, munizioni e di materiale da guerra ed al loro funzionamento.

[2]Essa ricevera' la consegna delle armi, munizioni, materiale da guerra, utensili destinati alle manifatture di guerra, determinera' i luoghi dove-tale consegna dovra' esser fatta, sorvegliera' le distruzioni, demolizioni o trasformazioni previste dal presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art153 · fonte del testo