[1]Il Governo austriaco s'impegna:

[2]1° a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca dei dispersi; a fornir loro ogni mezzo opportuno di trasporto, a lasciarle penetrare negli accampamenti, prigioni, speciali e altri locali qualsiasi e a mettere a loro disposizione qualunque documento pubblico o privati che possa facilitare le loro ricerche;

[3]2° a infliggere punizioni ai funzionari o ai privati cittadini austriaci che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuto cognizione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art168 · fonte del testo