[1]I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.
[2]Questa disposizione non si applichera' ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1° giugno 1919.
[3]Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
