[1]Dal Momento della loro consegna alle autorita' austriache, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio allo loro case.

[2]Quelli al cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso a della sorveglianza delle autorita' militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art162 · fonte del testo