[1]Dal Momento della loro consegna alle autorita' austriache, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio allo loro case.
[2]Quelli al cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso a della sorveglianza delle autorita' militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
