I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini austriaci che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo austriaco, di tutti i prigionieri di guerra e alti cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Austria contro la loro volonta'.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art167 · fonte del testo