[1]Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, sudditi dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 171 del presente trattato.

[2]I Governi alleati e associati da una parte e il Governo austriaco dall'altra, s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:

[3]1° l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per lavoro identificazione;

[4]2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti sepolti senza identificazione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art172 · fonte del testo