[1]Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, sudditi dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 171 del presente trattato.
[2]I Governi alleati e associati da una parte e il Governo austriaco dall'altra, s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:
[3]1° l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per lavoro identificazione;
[4]2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti sepolti senza identificazione.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
