[1]Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.
[2]Se le persone di cui si tratta hanno acquistato la cittadinanza di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
