[1]Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.

[2]Se le persone di cui si tratta hanno acquistato la cittadinanza di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art176 · fonte del testo