Il Governo austriaco s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e l'esatta valutazione delle responsabilita'.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art175 · fonte del testo