La Commissione delle riparazioni dovra', dopo il 1° maggio 1921, esaminare di tanto in tanto le risorse e le capacita' dell'Austria, e dopo aver dato ai suoi rappresentanti equa facolta' di farsi sentire, potra' ampliare il termine e modificare le modalita' dei pagamenti da eseguire in conformita' dell'art. 179, ma non potra' fare condono di alcuna somma senza autorizzazione speciale dei vari Governi rappresentati nella Commissione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art180 · fonte del testo