[1]Con riserva delle eccezioni che la Commissione delle riparazioni potra' fare, un privilegio di primo grado sara' costituito su tutti i beni e i redditi dell'Austria, per assicurare il pagamento delle riparazioni e delle altre obbligazioni risultanti dal presente trattato e convenzioni addizionali, ovvero da accordi conclusi tra l'Austria o le Potenze alleate e associate durante l'armistizio firmato il 3 novembre 1918.

[2]Fino al 1° maggio 1921 il Governo austriaco non potra' esportare ne' alienare oro, e proibira' l'esportazione e l'alienazione di oro, senza il previo consenso delle Potenze alleate rappresentate dalla Commissione delle riparazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art197 · fonte del testo