L'Austria paghera', durante gli anni 1919 e 1920 e i quattro primi mesi del 1921, in altrettanti versamenti e secondo le modalita' (in oro, merci navi, valori o altro) che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, una giusta somma in conto dei crediti predetti; su questa somma saranno pagate, primieramente, le spese per l'esercito di occupazione dopo l'armistizio del 3 novembre 1913: le quantita' di prodotti alimentari e di materie prime che i Governi delle principali Potenze alleate e associate potranno stimare necessarie per mettere l'Austria in grado di far fronte ai suoi obblighi di riparazione, potranno del pari, con l'approvazione di quei Governi, essere pagate computandole sulla detta somma. La rimanenza sara' dedotta dalle somme dovute dall'Austria a titolo di riparazione. L'Austria rimettera' inoltre i buoni previsti al paragrafo 12 lettera c) dell'allegato II.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art181 · fonte del testo