[1]I membri della Societa' convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni e gli accordi tra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni o si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.
[2]Nel caso che alcuno dei Membri, della Societa', prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente Patto, avra' il dovete di far subito i passi occorrenti per liberarsene.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
