[1]I membri della Societa' convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni e gli accordi tra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni o si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

[2]Nel caso che alcuno dei Membri, della Societa', prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente Patto, avra' il dovete di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art20 · fonte del testo