[1]L'Austria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente trattato, a: non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare, navale o aeronautica, e a non inviarne, ne' lasciarne partire alcuna; s'impegna altresi' a prendere i provvedimenti opportuni per impedire ai sudditi austriaci di uscire dal territorio per andare ad arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico di Potenze straniere, o esservi addetti per favorirne l'allenamento e, in generale per concorrere all'istruzione militare, navale o aeronautica in un paese straniero.

[2]Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le riguarda, di non arruolare, a partire dall'entrata in vigore del Presente trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte o nelle loro forze aeronautiche, alcun suddito austriaco, di non addirvelo allo scopo di assistere l'allenamento militare, e, in generale, di non impiegare sudditi austriaci come istruttori militari, navali o aeronautici.

[3]La presente disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto della Francia di reclutare la legione, straniera in conformita' delle leggi e dei regolamenti militari francesi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art158 · fonte del testo