Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno il diritto di ciascuna delle Potenze alleate e associate, di disporre dagli averi o delle proprieta' del nemico, che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art201 · fonte del testo