[1]Ciascuna delle Potenze alleate e associate, ispirandosi ai principii generali o alle particolari stipulazioni del presente trattato, notifichera' all'Austria le convenzioni bilaterali di ogni specie di cui esigera' l'osservanza.

[2]La notificazione prevista nel presente articolo sara' eseguita direttamente, o per il tramite di un'altra Potenza. Ne sara' accusato ricevimento per iscritto dall'Austria. La data dell'entrata in vigore sara' quella della notificazione.

[3]Le Potenze alleate e associate si impegnano fra loro a non applicare, di fronte all'Austria, se non le convenzioni che sono conformi alle disposizioni del presente trattato.

[4]La notificazione indichera' eventualmente le clausole di tali convenzioni che, non essendo conformi alle disposizioni del presente trattato, non saranno considerate applicabili.

[5]In caso di divergenza di parere, sara' chiamata a pronunziarsi la Societa' delle Nazioni.

[6]Un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del presente trattato, e' accordato alle Potenze alleate e associate per procedere alla notificazione.

[7]Soltanto le convenzioni bilaterali contemplate dalla detta notificazione saranno in vigore tra le Potenze alleate e associate e l'Austria.

[8]Queste norme sono applicabili a tutte le convenzioni bilaterali esistenti fra qualunque delle Potenze alleate e associate, firmatarie del presente trattato, e l'Austria, anche se le dette Potenze non siano state in guerra con l'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art241 · fonte del testo