Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo i pegni e le ipoteche costituiti legalmente a favore delle Potenze alleate e associate o dei loro sudditi, prima dell'inizio dello stato di guerra fra l'Austria-Ungheria e le Potenze alleate e associate interessate, e consentite, rispettivamente, dal cessato Governo austriaco o dai sudditi dell'antico Impero d'Austria, sui beni loro appartenti alla data suddetta, salvo che tassative disposizioni del presente trattato o di convenzioni addizionali non provvedano per la variazione di detti pegni e ipoteche.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art202 · fonte del testo