[1]Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art. 199 sara' il seguente:

  • a)le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, durante l'armistizio;
  • b)le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, dopo l'entrata in vigore del presente trattato;
  • c)l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o da altri trattati e convenzioni addizionali;
  • d)ogni altro onere incombente all'Austria in forza della convenzione di armistizio, del presente trattato o di altri trattati e convenzioni addizionali.

[2]Il pagamento dei viveri e delle materia prime fornite all'Austria, ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate o associate stimeranno indispensabile per mettere l'Austria in grado di soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno la priorita' nella misura e alle condizioni che sono state o che potranno essere stabilite dai Governi delle Potenze alleate e associate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art200 · fonte del testo