Le Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere da bandiera delle navi di qualunque Parte contraente che non abbia litorale marittimo, quando siano registrate in una determinata localita', situata nel suo territorio; questa localita' fara' le veci di porto di inscrizione delle navi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art225 · fonte del testo