[1]L'Austria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza concernente le navi austro-ungariche e le merci austriache, o relativa al pagamento delle spese, emessa da una qualsiasi delle giurisdizioni di prede delle Potenze alleate e associate, e s'impegna a non presentare in nome dei propri sudditi alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordini.

[2]Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare, nel modo che stabiliranno, le decisioni e le ordinanze delle giurisdizioni austro-ungariche in materia di prede, sia che si riferiscano a diritti di proprieta' di sudditi delle dette Potenze, sia di neutrali. L'Austria s'impegna a fornire copia di tutti i documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese le decisioni e le ordinanze rese, ad accettare ed eseguire le raccomandazioni che saranno presentate, dopo siffatto esame.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art378 · fonte del testo