[1]L'Austria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per garantire i prodotti naturali o manufatti, originari di una delle Potenze alleate o associate, contro ogni forma di concorrenza sleale nelle transazioni commerciali.

[2]L'Austria si obbliga a reprimere ed a vietare, sotto pena di confisca e con ogni altra sanzione appropriata, l'importazione e l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita, sul proprio territorio, di ogni merce o prodotto che porti su di se', sugli involucri immediati o sull'imballaggio esterno, marchi, nomi, incisioni o segni di qualunque specie che direttamente o indirettamente importino indicazioni false circa l'origine, il tipo, la natura e le qualita' specifiche di tali merci e prodotti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art226 · fonte del testo