[1]I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro beni e le loro navi e galleggianti godranno nei porti e sulle vie di navigazione interna dell'Austria di un trattamento eguale, sotto ogni riguardo, a quello dei sudditi, dei beni e delle navi galleggianti austriaci.

[2]In particolare, le navi e i galleggianti di una qualunque delle Potenze alleate e associate saranno autorizzati a trasportare merci di ogni specie e viaggiatori a destinazione o in provenienza di qualunque porto o localita' situati sul territorio dell'Austria, a cui le navi e i galleggianti austriaci possono avere accesso, a condizioni che non siano piu' onerose di quelle applicate nel caso di navi e galleggianti nazionali; saranno trattate in condizione di uguaglianza con le navi o i galleggianti nazionali; per cio' che concerne le facilitazioni e le tasse portuali di ogni genere, comprese le facilitazioni di sosta, di scarico e carico, i diritti e le tasse di tonnellaggio, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena, e ogni diritto e tassa analoga di qualsiasi specie, percepiti a nome e per conto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di aziende d'ogni specie.

[3]Nel caso che l'Austria accordasse a una delle Potenze alleate e associate od a qualsiasi Alta Potenza straniera un trattamento di preferenza, questo regime sara' esteso senza ritardo e senza condizioni a tutte le Potenze alleate e associate.

[4]Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone e delle navi o dei galleggianti, tranne quelli che risultano dalle disposizioni relative alle dogane, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, alla emigrazione o all'immigrazione, e all'importazione o all'esportazione delle merci proibite. Queste disposizioni dovranno essere ragionevoli ed uniformi, e non ostacolare inutilmente il traffico.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art290 · fonte del testo