Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le sono imposti col presente trattato a vantaggio delle Potenze alleate e associate, l'Austria si impegna ad aderire a qualunque convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie navigabili, dei porti e delle ferrovie, che fosse stipulata fra le Potenze alleate e associate, con l'assenso della Societa' delle Nazioni, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art331 · fonte del testo