L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso a lei o ai suoi sudditi, da trattati, convenzioni ed accordi di qualunque specie, ad ogni rappresentanza o partecipazione nell'amministrazione o nel controllo di Commissioni, Banche di Stato, agenzia o altri organismi finanziari ed economici di carattere internazionale, che esercitano un potere di amministrazione o di controllo e che agiscono in uno degli Stati alleati e associati, in Germania, Ungheria, Bulgaria o Turchia, nei possedimenti o nelle dipendenze di questi Stati, o nell'antico Impero russo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art209 · fonte del testo