L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso a lei o ai suoi sudditi, da trattati, convenzioni ed accordi di qualunque specie, ad ogni rappresentanza o partecipazione nell'amministrazione o nel controllo di Commissioni, Banche di Stato, agenzia o altri organismi finanziari ed economici di carattere internazionale, che esercitano un potere di amministrazione o di controllo e che agiscono in uno degli Stati alleati e associati, in Germania, Ungheria, Bulgaria o Turchia, nei possedimenti o nelle dipendenze di questi Stati, o nell'antico Impero russo.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
