[1]Qualora dopo il 28 luglio 1914 una Potenza alleata o associata, la Russia, o uno Stato o un Governo il cui territorio faceva gia' parte della Russia, fosse stato costretto, in seguito ad una occupazione militare, o con qualunque altro mezzo, o per qualsiasi altra causa ad accordare o lasciare accordare, in forza di atti emananti da qualsiasi autorita', concessioni, privilegi e favori di qualunque specie all'antica Monarchia austro-ungarica o all'Austria o a un suddito austriaco, tali concessioni, privilegi o favori si intenderanno annullati di pieno diritto dal presente trattato.

[2]Nessun onere o indennita' che eventualmente derivasse da tale annullamento dovra' in alcun caso essere sopportato dalle Potenze alleate e associate, ne' dalle Potenze, Stati, Governi o pubbliche autorita' che il presente articolo libera dai loro impegni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art245 · fonte del testo