[1]Nonostante le disposizioni dell'articolo 249 e dell'allegato alla sezione IV, i beni, diritti e interessi dei sudditi austriaci o delle societa' nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente posti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, non saranno soggetti ad appropriazione o liquidazione a norma delle disposizioni predette.

[2]Questi beni, diritti e interessi saranno restituiti agli aventi diritto liberi da qualsiasi provvedimento di tal genere e da qualsiasi altro provvedimento di alienazione, amministrazione forzata o sequestro, presi dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del presente trattato, ne la condizione in cui erano prima dell'applicazione dei provvedimenti predetti.

[3]I beni, diritti e interessi contemplati in questo articolo non comprendono i beni soggetti all'articolo 208, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

[4]Il presente articolo non modifica in nulla le disposizioni dell'allegato III alla parte VIII (Riparazioni), circa la proprieta' navale dei sudditi austriaci.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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