[1]L'Assemblea sara' costituita dai rappresentanti dei Membri della Societa'.

[2]Si unira' a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Societa' o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

[3]L'assemblea puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che riferisca all'azione della Societa' o che interessi la pace del mondo.

[4]Ogni Membro della Societa' disporra' di un voto e non potra' avere piu' di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art3 · fonte del testo