[1]L'Assemblea sara' costituita dai rappresentanti dei Membri della Societa'.
[2]Si unira' a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Societa' o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.
[3]L'assemblea puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che riferisca all'azione della Societa' o che interessi la pace del mondo.
[4]Ogni Membro della Societa' disporra' di un voto e non potra' avere piu' di tre rappresentanti nell'Assemblea.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
