[1]A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'articolo 291 sara' posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:
[2]due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;
[3]un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi, rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.
[4]Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potra' essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, cio' nonostante, saranno valide.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
