[1]A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'articolo 291 sara' posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:

[2]due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;

[3]un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi, rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.

[4]Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potra' essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, cio' nonostante, saranno valide.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art302 · fonte del testo