[1]Il regime stabilito agli articoli 292 e 294 a 298 sara' sostituito da quello determinato eventualmente in una convenzione generale, conchiusa fra le Potenze alleate e associate e approvata dalla Societa' delle Nazioni, relativa alle vie navigabili alle quali la detta convenzione riconoscera' un carattere internazionale. Questa convenzione potra' applicarsi, particolarmente, a tutta o parte della rete fluviale del Danubio, e agli altri elementi di questa rete fluviale che potranno essere compresi in una definizione generale.

[2]L'Austria si impegna, in conformita' delle disposizioni dell'art. 331, a aderire alle detta convenzione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art299 · fonte del testo