[1]La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunira' al piu' presto possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; e assumera' provvisoriamente l'amministrazione del fiume, in conformita' delle disposizioni degli articoli 292 e 294 a 298, fino a che sia redatto uno statuto definitivo del Danubio, a cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate.

[2]Le decisioni di questa commissione internazionale saranno prese a maggioranza. Gli emolumenti dei commissari saranno stabiliti e pagati dai rispettivi paesi.

[3]Ogni disavanzo eventuale, nel bilancio amministrativo della Commissione, sara' provvisoriamente a carico, in parti eguali, degli Stati rappresentati nella medesima.

[4]Competera' particolarmente alla Commissione disciplinare il conferimento delle patenti di pilota, regolare le spese del pilotaggio e sorvegliare il servizio dei piloti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art303 · fonte del testo