[1]Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il regime delle acque (canalizzazione, inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da lavori eseguiti sul territorio di un altro, e quando in forza di consuetudini anteriori alla guerra, sul territorio di uno Stato e' fatto uso delle acque o dell'energia idraulica sorte sul territorio di un altro, dovra' essere conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

[2]In mancanza di accordo, un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni decidera'.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art309 · fonte del testo