[1]Con riserva delle stipulazioni particolari contenute nel presente trattate, quando, in seguito al tracciato delle nuove frontiere, una linea che collega due parti di uno stesso paese ne traversera' un altro, o quando una linea di diramazione partendo da un paese terminera' in un altro, le condizioni di esercizio saranno regolate merce' un accordo fra le Amministrazioni ferroviarie interessate. Qualora queste Amministrazioni non riuscissero ad accordarsi, le divergenze saranno definite da Commissioni di periti costituite a norma dell'artico precedente.

[2]Lo stabilimento di ogni nuova stazione di frontiera fra l'Austria e gli Stati alleati o associati limitrofi, o l'esercizio delle linee intermedie, saranno regolati per mezzo di accordi conchiusi secondo le medesime norme.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art319 · fonte del testo