[1]Salva disposizioni contrarie, quando, in seguite al tracciato di una nuova frontiera, sul territorio di uno Stato e' fatto uso, per occorrenze comunali e domestiche, di elettricita' o di acque la cui sorgente e' sul territorio di un altro Stato, sara', conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

[2]In attesa di questo accordo, le stazioni centrali elettriche e gli impianti idraulici saranno tenuti a continuare le loro somministrazioni in conformita' delle condizioni e dei contratti vigenti il 3 novembre 1918.

[3]In mancanza di accordo, un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni decidera'.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art310 · fonte del testo