[1]Si procedera' egualmente nel caso che uno Stato rivierasco iniziasse lavori tali da portar pregiudizio alla navigazione nel tratto internazionale. La giurisdizione prevista all'articolo precedente potra' prescrivere la sospensione o la soppressione di tali lavori, tenendo conto, nelle sue decisioni, dei diritti relativi all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie ed agli altri interessi nazionali che, in caso di accordo tra tutti gli Stati rivieraschi o fra tutti gli Stati rappresentati nella Commissione internazionale, avranno la priorita' sui bisogni della navigazione.

[2]Il ricorso alla Societa' delle Nazioni non e' sospensivo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art298 · fonte del testo