[1]Durante un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le officine centrali di energia elettrica situate in territorio austriaco che forniscono energia elettrica ai territori trasferiti all'Italia o agli stabilimenti l'attivita' dei quali passi all'Italia, dovranno continuarne la fornitura fino a concorrenza delle quantita' corrispondenti agli impegni e contratti in corso il 3 novembre 1918.

[2]L'Austria riconosce inoltre il diritto dell'Italia al libero uso delle acque del lago Raibl e del suo emissario, e il diritto di divergere queste acque al bacino della Korinitza.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art44 · fonte del testo