[1]In caso di controversia fra un Membro della Societa' e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Societa', lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa' alle condizioni che il Consiglio stimera' opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16 inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potra' stimare necessarie.

[2]Fatto tale invito, il Consiglio aprira' immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomandera' quegli atti che stimera' piu' opportuni o piu' efficaci.

[3]Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa' o muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'articolo 16 saranno applicabili contro il detto Stato.

[4]Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa', il Consiglio potra' prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenire le ostilita' ed a raggiungere il componimento della vertenza.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art17 · fonte del testo