[1]La Commissione d'inchiesta sara' costituita nel modo seguente.

[2]Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persene competenti in materie industriali, di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone cosi designate.

[3]Il Consiglio d'amministrazione avra' il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

[4]A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il Segretario generale della Societa' delle Nazioni designera' tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designera' una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone cosi' designate potra' appartenere a uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art357 · fonte del testo