[1]I membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformita' delle disposizioni di questa parte del presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

[2]1° che la convenzione non sia resa inapplicabile alle condizioni locali;

[3]2° che sia possibile introdurvi le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

[4]Ciascuno dei membri dovra' notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art366 · fonte del testo