[1]L'espressione: «Antico impero d'Austria» nel presente trattato comprende la Bosnia e l'Erzegovina, salvo che dal testo risulti il contrario.
[2]Questa disposizione non modifica i diritti e gli obblighi dell'Ungheria relativamente ai detti territori.
[3]Il presente trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, sara' ratificato. Il testo francese prevarra', in caso di divergenza, salvo nella parte I (Patto della Societa' delle Nazioni) e nella parte XIII (Lavoro), nelle quali il testo francese e il testo inglese avranno pari efficacia.
[4]Il deposito delle ratifiche sara' fatto a Parigi il piu' presto possibile.
[5]Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica e' avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il piu' presto possibile.
[6]Un primo processo verbale di deposito delle ratifiche sara' redatto appena il trattato sara' stato ratificato dalla Repubblica d'Austria, da una parte, e da tre delle principali Potenze alleate e associate dall'altra.
[7]Dalla data di questo primo processo verbale, il trattato entrera' in vigore tra le Alte Parti contraenti che l'avranno ratificato. Per il calcolo di tutti i termini previsti dal presente trattato, questa sara' la data della sua entrata in vigore.
[8]Per ogni altro riguardo, il trattato entrera' in vigore per ciascuna Potenza, alla data del deposito della sua ratifica.
[9]Il Governo francese rimettera' a ciascuna potenza firmataria una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche.
[10]In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.
[11]Fatto a Saint-Germain, il... mille novecento diciannove, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese e copie autentiche, del quale saranno rimesse a ciascuna delle Potenze firmatarie.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
