Fra le persone, fisiche e morali, gia' suddite dell'antico impero d'Austria, comprese quelle che appartenevano alla Bosnia-Erzegovina, le persone che acquistano di pieno diritto, a norma del presente trattato, la cittadinanza di una Potenza alleata o associata, sono designate nelle disposizioni seguenti con l'espressione: «sudditi dell'antico impero d'Austria». Gli altri sono designati con la espressione: «sudditi austriaci».

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art263 · fonte del testo