[1]Con riserva di accordi particolari relativi al trasferimento dei porti, vie d'acqua e ferrovie situate nei territori trasferiti in virtu' del presente trattato, e delle condizioni finanziarie concernenti i concessionari e il servizio delle pensioni di riposo del personale, il trasferimento delle ferrovie avra' luogo alle condizioni seguenti:

[2]1° Le opere e gli impianti di tutte le ferrovie saranno consegnati al completo e in buono stato.

[3]2° Quando una rete che possiede un materiale rotabile proprio sara' trasferita intieramente dall'Austria a una delle Potenze alleate e associate, questo materiale sara' consegnato al completo, secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, e in stato normale di manutenzione.

[4]3° Per le linee che non abbiano un materie rotabile speciale, la ripartizione del materiale esistente sulla rete a cui le linee appartengono sara' fatta da Commissioni di periti, designati dalle Potenze alleate e associate, nelle quali l'Austria sara' rappresentata. Queste Commissioni dovranno prendere in considerazione l'importanza del materiale immatricolato sulle dette linee secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, la lunghezza delle linee, comprese quelle di servizio, la natura e l'importanza del traffico. Esse designeranno egualmente le locomotive, le vetture e i vagoni da trasferire in ciascun caso, stabiliranno le condizioni del loro ricevimento e regoleranno gli accordi provvisori necessari per assicurare la riparazione nelle officine austriache.

[5]4° Gli approvvigionamenti, i mobili e gli attrezzi saranno consegnati nelle stesse condizioni del materiale rotabile.

[6]Le disposizioni dei paragrafi 3° e 4° saranno applicate alle linee dell'antica Polonia russa, portate dalle autorita' austro-ungariche allo Scartamento normale, assimilando le parti separate delle reti di Stato austriaca e ungherese.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art318 · fonte del testo