[1]Entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato; l'Italia potra' chiedere la costruzione e il miglioramento, sul territorio austriaco, delle nuove linee transalpine del collo di Reschen e del passo del Predil. Le spese di costruzione e di miglioramento saranno sborsate dall'Italia, a meno che l'Austria non intenda pagare i lavori.

[2]Un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni, alla scadenza, del termine che sara' stabilito dal Consiglio stesso, valutera' la parte delle spese di costruzione e di miglioramento che l'Austria dovra' rimborsare all'Italia, in ragione dell'aumento di redditi che risultera' dai predetti lavori nell'esercizio della rete austriaca.

[3]L'Austria cedera' gratuitamente all'Italia i progetti e gli allegati relativi alla costruzione delle seguenti linee ferroviarie: ferrovia da Tarvis per Raibl, Plezzo, Caporetto, Canale e Gorizia verso Trieste;

[4]ferrovia locale da S. Lucia di Tolmino a Caporetto;

[5]ferrovia (nuovo studio) Tarvis-Plezzo;

[6]ferrovia di Reschen (collegamento Mals-Landeck).

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art321 · fonte del testo