[1]Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato serbo-croato-sloveno e uno dall'Austria, sara' costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta all'articolo 27, n. 4, della parte II (Frontiere dell'Austria).

[2]Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza o saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art48 · fonte del testo