[1]Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominali dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato czeco-slovacco e uno dall'Austria, sara' costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presento trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, parte II (Frontiera dell'Austria).

[2]Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza o avranno carattere obbligatorio per le Parti interessate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art55 · fonte del testo