[1]Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominali dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato czeco-slovacco e uno dall'Austria, sara' costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presento trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, parte II (Frontiera dell'Austria).
[2]Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza o avranno carattere obbligatorio per le Parti interessate.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
