Nonostante la disposizione dell'art. 70, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1° gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato czeco-slovacco in virtu' del presente trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art76 · fonte del testo