[1]La Romania accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleato o associate, le disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie a tutelare, in Romania, gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua.

[2]La Romania accetta parimente l'inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie ad assicurare la liberta' del transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art60 · fonte del testo