L'Austria s'impegna a riconoscere e ad accettare, per quanto la concerne, tutti gli accordi che le Potenze alleate o associate conchiuderanno con la Turchia o con la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualunque specie che l'Austria e i cittadini austriaci potrebbero pretendere in Turchia o in Bulgaria, e che non sono oggetto delle disposizioni del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art86 · fonte del testo